Questo articolo intende fare un po di chiarezza tra i ruoli, le competenze e gli ambiti di pertinenza di queste figure professionali. Come vedremo tutte queste professioni: psicologo, psichiatra e psicoterapeuta tranne quella del counselor sono riconosciute e regolamentate dallo Stato cioè garantiscono all’utente finale un codice di condotta che il professionista è tenuto a rispettare per legge.
Lo psicologo è una persona che dopo una laurea di cinque anni (detta anche “specialistica” o “magistrale”) in psicologia, compie un tirocinio obbligatorio della durata di un anno, effettuato con la supervisione di un professionista, al fine di superare l’Esame di Stato necessario all’iscrizione all’Ordine degli Psicologi. Solo dopo aver concluso positivamente tutti questi passaggi è possibile l’iscrizione presso il Consiglio Regionale degli Psicologi di appartenenza il quale abilita lo psicologo all’esercizio della professione.
Lo psicologo, in accordo al codice deontologico che è tenuto a rispettare per legge, aggiorna continuamente la propria formazione. Una persona laureata in psicologia e quindi dottore in psicologia che non ha effettuato il regolare tirocinio (1 anno) e non ha superato le 4 prove previste per l’Esame di Stato non è di fatto uno psicologo. Non può infatti iscriversi all’Ordine e non può esercitare la professione di psicologo.
Lo psicologo quindi è legittimato a compiere interventi che spaziano dalla promozione della salute psicologica alla prevenzione del disagio. In particolare, lo psicologo opera per migliorare la capacità dell’individuo di comprendere se stesso e gli altri e per migliorare la capacità di comportarsi in maniera consapevole, congrua ed efficace.
Può lavorare in ambito clinico, ma anche nell’ambito delle aziende, dello sport, della scuola, della salute, ecc. Può svolgere interventi rivolti al singolo, al gruppo, ma anche alla comunità. Il principale strumento di intervento dello psicologo è il colloquio psicologico. Questo può accompagnarsi alla somministrazione di test psicologici con una funzione diagnostica ed orientativa.
Lo psicologo che non sia specializzato e abilitato alla psicoterapia non può trattare disturbi psicologici o psichiatrici. In ambito clinico può fare diagnosi e suggerire adeguati percorsi di trattamento. Può inoltre offrire consulenza e supporto psicologico a tutti coloro che presentino un disagio o un problema che non configuri i sintomi di un disturbo psicopatologico. Lo psicologo non essendo ne medico ne psicoterapista non può per legge ne somministrare farmaci ne intervenire con una psicoterapia (a meno che non abbia anche questi titoli).
La psicoterapia è lo strumento clinico che consente di trattare, attraverso strumenti non farmacologici, i disturbi psicopatologici. La legge italiana prevede che possano essere abilitati all’esercizio della psicoterapia i laureati in psicologia o medicina che abbiano acquisito una specifica formazione post-laurea. Questa prevede un percorso, almeno quadriennale, presso scuole di specializzazione universitaria o riconosciute dal MIUR secondo la normativa vigente.
Nell’ambito della psicoterapia vi sono molti approcci, che prevedono teorie e metodi alquanto diversi tra loro. Dalla tradizionale psicoanalisi, alla terapia sistemico-familiare, fino alla terapia cognitivo comportamentale.
Lo psicoterapeuta – a differenza dello psicologo – è dunque il professionista indicato nella cura dei disturbi psicopatologici. Il titolo di psicoterapeuta non abilita comunque alla prescrizione di farmaci, se il clinico è uno psicologo e non un medico.
Lo psichiatra è una persona laureata in medicina che ha anche conseguito una specializzazione in psichiatria cioè un corso di studi specialistico orientato allo studio e alla cura dei disturbi e delle malattie mentali attraverso modalità e strumenti caratteristici la professione medica.
Rispetto alle modalità di cura del disagio/disturbo mentale offerte dallo psicoterapeuta, lo psichiatra è maggiormente orientato a considerare il disturbo mentale come derivante da un malfunzionamento e/o uno sbilanciamento a livello biochimico del sistema nervoso centrale. Per questo motivo la principale modalità di cura proposta dallo psichiatra è quella farmacologica. La legge italiana consente agli psichiatri di avere il titolo di psicoterapeuta su semplice richiesta all’Ordine professionale. Questo di fatto non garantisce, come invece è per gli psicologi, che lo psichiatra-psicoterapeuta abbia frequentato una scuola di specializzazione quadriennale in psicoterapia. Lo psichiatra è libero di valutare, in scienza e coscienza, se e quale percorso formativo effettuare.
Il counselor diversamente dalle altre figure professionali prese in considerazione in questo scritto non è una professione regolamentata dallo Stato, cioè non c’è un Ordine professionale che fissa determinati requisiti e/o parametri sia sotto l’aspetto del percorso formativo per acquisire il titolo di counselor sia per stabilire un codice di condotta (codice etico e deontologico) da adottare per garantire e tutelare gli utenti.
Quella del counselor non è una professione sanitaria per cui a differenza dello psicologo, dello psichiatra e dello psicoterapeuta non può fare diagnosi di un disturbo mentale e non può nemmeno agire in quei contesti in cui c’è disagio/disturbo mentale. Il counselor non tratta il disturbo mentale e quindi non “cura”; non potendo per legge erogare una terapia (ne psicologica ne psicoterapica ne farmacologica ne di altro tipo) non è un terapeuta
DOTT. MARCO LODI - P.iva 02760110367 - C.F. LDOMRC73M04F257P - PRIVACY POLICY - INFORMATIVA E GESTIONE COOKIE - SITEMAP - CREDITS